Importante decisione del Tribunale di Benevento che, con ordinanza del 18.01.2016 Giudice del Lavoro Dott.ssa Cassinari, affronta la fattispecie delle successione dei rapporti di lavoro negli appalti di Pulizia e dell’efficacia, negli stessi, della cd. “clausola sociale”.
Nel caso sottoposto al vaglio del Giudicante il ricorrente esponeva che la società resistente, subentrata nell’esecuzione dell’appalto per la pulizia degli uffici
e degli automezzi di servizio. Evidenziava di esser stato dipendente della precedente assegnataria del servizio in contratto di lavoro a “tempo indeterminato” e richiedeva di essere assunto, in virtù dell’art. 35 del capitolato speciale d’appalto e dell’art. 4 del CCNL per i dipendenti da imprese esercenti servizi di pulizia, richiamato dal capitolato, alle medesime condizioni dalla attuale società che gestiva il servizio, la quale, per contro, lo aveva invece assunto con contratto a tempo determinato, nonostante il servizio stesso non fosse affatto modificato.
Sosteneva il Giudice che <<Parte ricorrente fonda la propria domanda sul presupposto che le due norme invocate (art. 35 del capitolato d’appalto e art. 4 CCNL Multiservizi) imporrebbero all’impresa subentrante l’assunzione del personale alle medesime condizioni contrattuali in godimento, in particolare sotto il profilo della durata del contratto. L’art. 35 prevede che “l’impresa aggiudicataria dell’appalto sarà tenuta alla riassunzione, per passaggio di cantiere, di tutto il personale precedentemente
impiegato nell’appalto, a norma del CCNL imprese di pulizia e successive integrazioni e modificazioni, e dovrà rispettare la normativa vigente in materia di assicurazione e contribuzione.”.
A sua volta, l’art. 4 CCNL, nelle parti rilevanti, prevede quanto segue: “In ogni caso di cessazione di appalto, l’azienda cessante ne darà preventiva comunicazione, ove possibile nei 15 giorni precedenti, alle strutture sindacali aziendali e territoriali competenti, fornendo altresì informazioni sulla consistenza numerica dei lavoratori
interessati, sul rispettivo orario settimanale, indicando quelli impiegati nell’appalto in questione da almeno quattro mesi; l’azienda subentrante, con la
massima tempestività, preventivamente all’inizio della nuova gestione, e, ove oggettivamente ciò non sia possibile, in tempi utili e comunque su richiesta
delle Organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del CCNL darà comunicazione a queste ultime del subentro nell’appalto. Alla scadenza del
contratto di appalto possono verificarsi due casi: a) in caso di cessazione di appalto a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali l’impresa
subentrante si impegna a garantire l’assunzione senza periodo di prova degli addetti esistenti in organico sull’appalto risultanti da documentazione
probante che lo determini almeno 4 mesi prima della cessazione stessa, salvo casi particolari, quali dimissioni, pensionamenti, decessi; b) in caso di
cessazione di appalto con modificazioni di termini, modalità e prestazioni contrattuali, l’impresa subentrante – ancorché sia la stessa che già gestiva il
servizio – sarà convocata presso l’Associazione territoriale cui conferisce mandato, o in assenza presso la Direzione Provinciale del Lavoro, ove possibile
nei 15 giorni precedenti con la rappresentanza sindacale aziendale e le Organizzazioni sindacali stipulanti territorialmente competenti per un esame
della situazione, al fine di armonizzare le mutate esigenze tecnico-organizzative dell’appalto con il mantenimento dei livelli
occupazionali, tenuto conto delle condizioni professionali e di utilizzo del personale impiegato, anche facendo ricorso a processi di mobilità da posto di
lavoro a posto di lavoro nell’ambito dell’attività di impresa ovvero a strumenti quali part-time, riduzione orario di lavoro, flessibilità delle
giornate lavorative, mobilità”.
Nella specie, è pacifico che l’appalto non abbia subito mutamenti nei termini contrattuali e nelle modalità di esecuzione, e che si rientri quindi nell’ipotesi sub a).
Secondo l’adito Giudice ciò che occorreva verificare era <<se le due norme sopra riportate impongano all’impresa entrante un obbligo di mantenere immutate le condizioni contrattuali già in vigore o, comunque, di assumere a tempo indeterminato i dipendenti dell’impresa uscente>>
Circa l’obbligo, per l’impresa entrante, di mantenere immutate le condizioni contrattuali sin lì godute dal lavoratore, il Tribunale lo ritiene insussistente, sia ai sensi dell’art. 4 CCNL che dell’art. 35 del capitolato.
In particolare, secondo il Giudice adito, detto obbligo non è rinvenibile nell’art. 4 CCNL, perché detta norma <<si limita ad affermare che l’impresa
subentrante si impegna a “garantire l’assunzione senza periodo di prova” del personale già in organico sull’appalto>>, ma nulla dice in merito alle
condizioni dell’assunzione <<a differenza delle clausole sociali contenute in altri contratti collettivi (cfr. ad es. art. 333 CCNL Turismo). Non
c’è nemmeno nell’art. 35, che affermando in capo all’aggiudicataria l’esistenza di un obbligo di riassunzione del personale precedentemente impiegato
nell’appalto non aggiunge nulla alla disciplina contrattuale collettiva>>
Si legge nell’ordinanza che non essendovi << l’obbligo per l’impresa subentrante di mantenere immutate le condizioni giuridiche ed
economiche godute dai dipendenti, va ulteriormente verificato se possa comunque ritenersi, in base allaratiodella clausola sociale, che essa contenga un vincolo in relazione alla durata del rapporto che la nuova aggiudicataria deve instaurare con il personale da assumere. La ratio della previsione contrattuale collettiva è quella di tutelare i livelli complessivi di occupazione, in un settore caratterizzato dalla produzione di servizi mediante contratti di appalto con conseguenti frequenti cambi di
gestione.
Il Consiglio di Stato afferma che “è evidente che la clausola sociale, la quale prevede, secondo numerose disposizioni, «l’acquisizione del personale già impiegato nell’appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto d’appalto», (così l’art. dell’art. 29, comma 3, del d. lgs. 276/2003, ma altrettanto rilevanti sono la generale previsione dell’art. 69, comma 1, del d. lgs. 163/2006 e quella dell’art. 63,
comma 4, del d. lgs. 112/1999), perseguendo la prioritaria finalità di garantire la continuità dell’occupazione in favore dei medesimi lavoratori già impiegati dall’impresa uscente nell’esecuzione dell’appalto, è costituzionalmente legittima, quale forma di tutela occupazionale ed espressione del diritto al lavoro (art. 35 Cost.), se si contempera con l’organigramma dell’appaltatore subentrante e con le sue strategie aziendali, frutto, a loro volta, di quella libertà di impresa pure tutelata dall’art. 41
Cost. … L’unica interpretazione costituzionalmente consentita dalla disposizione, quale si ricava dalla sentenza della Corte [C. cost. n. 68/2011] anche
in riferimento alle imprese private, è dunque quella secondo cui tale obbligo di assunzione, per favorire la continuità e la stabilità occupazionale dei
lavoratori, riguarda lo specifico affidamento del servizio, nel cui impiego i lavoratori devono poter essere mantenuti, compatibilmente, come detto, con le
esigenze organizzative dell’impresa subentrante, intervenendo altrimenti, in loro ausilio, gli strumenti previsti dalla legislazione sociale o dai contratti
collettivi applicabili” (così nella recente pronuncia della sez. III, n. 5598/2015; nel senso della necessità di armonizzazione dell’obbligo di
assunzione con l’organizzazione d’impresa prescelta dalla subentrante v. anche Cons. Stato, sez. V, n. 3848/2009, sez. III, n. 3285/2015).
Dal rilievo che l’obbligo di assunzione riguarda “lo specifico affidamento del servizio” discende la successiva affermazione che la previsione dell’assunzione a tempo indeterminato (contenuta in una legge della Regione Puglia) è estranea alla clausola sociale; non perché quest’ultima non dica nulla sulla durata del rapporto, ma – al contrario – perché dalla finalità sottesa alla clausola (mantenimento dei livelli occupazionali) non può che trarsi la conclusione che essa è volta a garantire l’impiego dei lavoratori per la durata dell’appalto, e non oltre.
Prosegue, infatti, il Consiglio di Stato nella medesima pronuncia citata: “… la finalità della clausola sociale è invece, in primo luogo, quella di garantire la stabilità del lavoratore nello stesso posto di lavoro e per il tempo del nuovo affidamento … Diversamente ragionando e
seguendo la tesi delle appellanti, invece, la finalità di tutela propria dellaclausola socialeverrebbe ingiustificatamente svalutata e mortificata, come ha ben
messo in rilievo anche il primo giudice, poiché si assegnerebbe ad essa una valenza esclusivamentecronologica, assicurando, cioè, che il lavoratore
sia assunto dalla subentrante per ilsolotempo del nuovo appalto, e non topologica, come invece essa intende e deve avere a tutela dei lavoratori, mirando a garantire, cioè, che il lavoratore mantenga lostesso postoanche nel nuovo appalto aggiudicato dalla subentrante (e, ovviamente, per tutta la durata di questo)”.
Ancora più chiara sul punto la decisione sez. III n. 1896/2013, che – anch’essa argomentando a partire dalla sentenza n. 68/2011 della Corte costituzionale, che ha dichiarato parzialmente illegittimo l’art. 30 della l.r. Puglia n. 4/2010 – afferma la inidoneità della clausola sociale al mantenimento di un contratto a tempo indeterminato, in quanto quest’ultimo è considerato incompatibile con la natura a tempo determinato del contratto di appalto.
La sentenza n. 68 citata, infatti, dopo aver parlato di violazione dell’art. 97 della Costituzione in relazione ad assunzioni a tempo indeterminato nell’ambito di società a partecipazione pubblica, totale o di controllo, estende la stessa argomentazione anche al caso di imprese o
società affidatarie dell’appalto interamente private, affermando che “il maggior onere derivante dall’obbligo posto all’affidatario di assumere “a tempo
indeterminato” il personale già utilizzato si riflette – anche nel caso di imprese o società affidatarie dell’appalto interamente private – sui principi
di legalità e di buon andamento della pubblica amministrazione affidante in termini di non conformità alle disposizioni sulla clausola sociale, di minor apertura dei servizi alla concorrenza e di maggiori costi, considerato che l’obbligo eccede i limiti temporali dell’affidamento del servizio”. Da tale
motivazione si deduce che l’obbligo sancito dalla clausola sociale non può eccedere i limiti del servizio affidato; non può, quindi, estendersi al
mantenimento di un contratto a tempo indeterminato (così Cons. Stato, sez. III, n. 1896/2013).
La lettura della clausola sociale offerta dal Consiglio di Stato appare pienamente condivisibile, in quanto conforme alle esigenze sottese alla previsione dell’obbligo di riassunzione>>
Dalle suesposte argomentazioni, secondo il Giudice adito, <<deve quindi concludersi che l’art. 4 CCNL Multiservizi non assegna ai dipendenti dell’impresa uscente né il diritto al mantenimento delle condizioni economiche e giuridiche precedentemente godute, né quello all’assunzione a
tempo indeterminato da parte dell’impresa subentrante, ma soltanto il diritto ad essere assunti da quest’ultima (a tempo indeterminato o determinato ma comunque) fino alla fine dell’appalto>>.